Già nel ’66, quando il provvedimento non era nemmeno in gestazione, Indro si era speso in suo favore. Nel ’67, poi, dedicava tre impegnativi articoli ai Patti Lateranensi, purtroppo “canonizzati come parte integrante della Costituzione” (art.7). Ma quell’innesto, lamentava Indro, aveva comportato per lo Stato italiano un grave deficit di laicità, soprattutto per le rigide clausole previste dal Concordato in tema di annullamento del matrimonio. Nel dicembre ’70, finalmente, la legge sul divorzio era stata approvata dal Parlamento in via definitiva, mentre l’opposizione cattolica si organizzava subito per proporre un referendum abrogativo.

L’anno successivo Montanelli firmerà sulla “Domenica del Corriere” un paio di Stanze di fuoco contro la prospettiva – sempre più realistica – del referendum. Gli costeranno la querela di due ferventi antidivorzisti, il cattolico Gabrio Lombardi e il socialista Alessandro Mazzerelli. Indro aveva fra l’altro spiegato: “ Tempo fa, scrissi che coloro che lo avevano promosso (il referendum) erano dei mentecatti (…) e ora debbo riconoscere di essermi sbagliato. Non sono dei mentecatti. Sono dei criminali”. 1

Mazzerelli diffonde pure un volantino contro Montanelli. Indro vi è apostrofato come un “nemico del popolo”, mentre la “Domenica del Corriere” – che lo aveva ospitato (direttore Guglielmo Zucconi) viene dipinta come “il settimanale degli squallidi resti del capitalismo retrogado e reazionario”. Sottoscrive il volantino anche una vecchia conoscenza montanelliana, la socialista Lina Merlin, già autrice della legge contro le “case chiuse”. Tanto che Indro chioserà”dopo le case aperte, vuole i matrimoni chiusi”.

La trasversalità del fronte antidivorziata non deve sorprendere. Non tutti, a sinistra, erano divorzisti, nonostante uno dei due firmatari della legge fosse il socialista Loris Fortuna (con il liberale Antonio Baslini). C’era anzi chi. Come Mazzerelli nella sua querela, pensava che l’esigenza del divorzio fosse nata “ nei salotti sofisticati dei padroni del vapore (…), quale frutto della più

decadente mentalità borghese.” Il testo si conclude con la nota n°5: “ S. Meccoli, Aperto il processo a Montanelli querelato da due antidivorzisti, “Corriere della Sera”, 10 aprile 1973. La querela sarà poi ritirata, dopo un componimento stragiudiziale”. NON E’ VERO! MONTANELLI FU CONDANNATO. Ma, per capire i fatti e le circostanze, occorre, seppur brevemente, ricordare le ragioni di quel clamoroso e durissimo scontro fra chi scrive e il Montanelli. La causa si trova in una delle sconvolgenti profezie milaniane. Il Profeta di Barbiana, sul divorzio e su tutta l’etica cattolica, ebbe parole chiarissime e durissime : “La Chiesa e tutti i cattolici hanno l’obbligo di difendere il sacramento indissolubile del matrimonio. Ma non può imporre anche l’indissolubilità dei matrimoni civili. Con la civiltà cristiana in declino è purtroppo una bischerata…” “ E allora – gli domando – qual è la via di uscita ?” “ Noi dobbiamo battersi, con estrema risolutezza, contro qualsiasi ingerenza dello stato nel matrimonio cattolico. Il nostro matrimonio è un Atto di Dio, il suo eventuale scioglimento non può che essere competenza esclusiva della Chiesa. Sia chiaro, la Sacra Rota non può rimanere come è ora… Non può muoversi per conoscenze, per la vanità del prestigio terreno, per denaro… Deve essere la Giustizia di Dio, applicata in terra.”2

Fedele alla parola data “… di non tradirlo per nessuna ragione” con la quale si concluse l’accordo fra chi scrive e il Profeta - a cui fece seguito l’adesione dei “ragazzi” della Scuola di Barbiana al Movimento denominato “Forza del Popolo” che avevo fondato nel 1962 - appena comparve la possibilità di promuovere un Referendum contro la legge divorzista “Baslini-Fortuna”, mi schierai cin i promotori nazionali dello storico evento, ma quasi subito mi resi conto di un loro clamoroso errore, che in breve tempo si sarebbe dimostrato drammatico, non tanto e non solo per l’Italia, ma per l’intero mondo cattolico. Infatti, anziché, come affermava il Profeta, battersi per l’indissolubilità dei soli matrimoni religiosi, il cui annullamento “… non può che essere competenza esclusiva della Chiesa” i dirigenti come il Presidente Prof. Gabrio Lombardi, in perfetta buonafede compirono il gravissimo errore di richiedere l’indissolubilità anche dei matrimoni civili. Cercai inutilmente di far capire che occorreva riconoscere la validità delle Profezie milaniane “… non si può imporre l’indissolubilità…” ma Don Milani, per la maggioranza dell’ambiente referendario veniva considerato un “comunista” e per di più, a quel tempo , ero un “giovane” e come tale contavo ben poco, l’inverso di ora, che con il “giovanilismo” in voga, sarei stato già più che maturo… Lina Merlin, ex deputatessa socialista, nota per aver soppresso la “case chiuse”, comprese al volo che Don Milani aveva perfettamente ragione e mi appoggiò con la sua autorevole sottoscrizione nel volantino dedicato allo scontro con il Montanelli il quale, a conoscenza della controversia interna al Comitato Referendario, temeva che la posizione di Don Milani prevalesse determinando un certissimo capovolgimento del risultato referendario. Purtroppo la voce del Profeta di Barbiana fu poco più che una “voce nel deserto” e il Referendum di Amintore Fanfani si risolse in una clamorosa sconfitta che il mondo cattolico paga oggi in modo salatissimo. Infatti, si aprì con la sconfitta dai cattolici italiani, una breccia che ha portato non soltanto al “divorzio lampo”, ma anche all’aborto e al matrimonio fra lesbiche e pederasti, si pensi alla Spagna, all’Irlanda e all’avvento della “cultura” del gender…

Ma le parole immortali di Don Lorenzo Milani non potevano “perdere”… e l’arroganza del presuntuoso “grande” giornalista, uomo peraltro dalle mille contraddizioni, fu condannata. Oggi, chi ne cura, la pur puntigliosa biografia, nasconde l’episodio ad io, ancora vivente, ho il dovere di ricordarlo.

La sentenza numero 1176 emessa dal Tribunale di Milano il 3 aprile 1974, Prima sezione Penale composta dai Magistrati Dott. Cusumano Antonio, Presidente; Dott. Favia Francesco, Giudice; Dott. Cerrato Nicola Giudice Estensore, composta da 32 pagine, nella sua parte conclusiva recita: …il legittimo ed incontestato diritto di critica e di censura di fatti ed azioni interessanti la collettività, si è tramutato in un abuso penalmente perseguibile e non conducibile nell’ambito di operatività dell’invocata esimente di cui all’art.51 c.p., in relazione all’art. 21 Costituzione. Concludendo, gli imputati vanno riconosciuti colpevoli di diffamazione generica continuata a mezzo stampa in danno dei querelanti attraverso la pubblicazione degli articoli …apparsi sulla “Domenica del Corriere” del 17 agosto 1971 e del 30 novembre 1971. Individuato in quest’ultimo articolo il fatto più grave (difetto di motivazione degli epiteti ingiuriosi in relazione alla eventuale proposizione della querela da parte di alcuni tra i promotori del referendum; reiterazione superflua e non necessaria degli stessi). “… si reputa equo irrogare a carico di ciascun imputato (Indro Montanelli e il Direttore della “Domenica del Corriere” Gugliemo Zucconi n.d.a.) la sola pena della multa nella misura di Lit. 300.000 … Il Montanelli e lo Zucconi vanno poi condannati in solido al pagamento delle spese processuali; nonché al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, liquidati nella richiesta simbolica misura di lit.100 in favore di Gabrio Lombardi e di Lit. 500.000 in favore del Mazzerelli; ed alla rifusione in favore delle stesse delle spese di costituzione ed assistenza, liquidate unitariamente – conformemente alle allegate note – in complessive Lit. 200.000. Ricorrono le condizioni di legge per concedere ad entrambi i prevenuti il beneficio di cui all’art.163 c.p. Ai sensi dell’ar. 9 Legge ( febbraio 1948 n°47 si ordina che la presente sentenza sia pubblicata per una sola e per estratto sul periodico “Domenica del Corriere”.

P.Q.M.

Visti gli articoli 477,483,488,489 c.p.p.

Dichiara

MONTANELLI INDRO e ZUCCONI GUGLIELMO colpevoli del reato ad essi congiuntamente ascritto, escluso la contestata aggravante, e, concesse ad entrambi le attenuanti generiche, condanna ciascuno alla pena di Lit.300.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei dannni in favore delle costituite parti civili che liquida nella chiesta misura di lit.100 in favore di Lombardi Gabrio e Lit.500.000 in favore di Mazzerelli Alessandro; nonchè alle spese di costituzione ed assistenza che liquida unitariamente in complessive Lit.200.000 .

Visti gli artt. 163,164 C.P.

Ordina

La sospensione condizionale della pena inflitto ad entrambi gl’imputati.

Visto l’art. 9 Legge 8 febbraio 1948 n°47

Ordina

La pubblicazione per estratto e per un sola volta della presente sentenza sul periodico “Domenica del Corriere”.

Milano, 3 aprile 1974 (sottoscrizioni)

Francamente non mi sembra che ci sia molto da commentare, i fatti sono chiari e la pur clemente “Giustizia” milanese li ha certificati. Quindi è dimostrato che nel pur pregevole saggio biografico sul Montanelli, ci si è “dimenticati” di una, per certi versi, clamorosa sentenza di condanna, per di più pubblicata, per ordine del Tribunale, anche su la “Domenica del Corriere”…

SAGGEZZA POPOLARE

03.marzo

 

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